NASpI e DIS-COLL, le soglie di cumulo

Illustrati i nuovi limiti di reddito da lavoro subordinato/parasubordinato e autonomo ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione (INPS, messaggio 9 aprile 2024, n. 1414).

L’INPS ha riepilogato i limiti reddituali riferiti agli anni 2023 e 2024 ai fini della compatibilità con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, tenendo conto delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 216/2023, relativamente all’ammontare del reddito escluso da imposizione fiscale (cosiddetta no tax area) previsto per i titolari di redditi di lavoro dipendente.

In particolare:

– il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.173,91 euro per l’anno 2023 (invariato rispetto al 2022);
– il limite di reddito annuo da lavoro autonomo è pari a 5.500 euro per gli anni 2023 e 2024 (invariato rispetto al 2022);
– il limite di reddito annuo da lavoro dipendente/parasubordinato è pari a 8.500 euro per l’anno 2024.

L’INPS, infine, segnala che che le prestazioni di lavoro occasionale (articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017) sono compatibili e cumulabili con le prestazioni di disoccupazione NASpI e DIS-COLL nel limite di 5.000 euro e che, in tale ipotesi, il percettore di queste indennità non è tenuto a effettuare alcuna comunicazione all’Istituto circa il reddito annuo presunto.

Attivo il canale WhatsApp “INPS per tutti”

L’INPS rende noto che è diventato operativo, dopo una fase sperimentale, il canale WhatsApp “INPS per tutti” (INPS, messaggio 9 aprile 2024, n. 1406).

L’app di messaggistica più diffusa in Italia arriva in INPS con l’obiettivo di facilitare la diffusione capillare di informazioni chiare, tempestive e rilevanti verso un più ampio bacino di utenza.

 

Il canale WhatsApp “INPS per tutti” rappresenta un nuovo strumento di comunicazione efficace dedicato a imprese, pensionati, lavoratori, famiglie e cittadini per veicolare le notizie di maggiore attualità e interesse dell’Istituto in modo chiaro e sintetico.

 

Saranno visualizzati sugli smartphone degli utenti iscritti, brevi news, video, link e immagini, offrendo agli stessi  la garanzia di una totale riservatezza dei propri dati personali, tra cui nome e numero di telefono (dati, infatti, non visibili a INPS). 

 

I messaggi saranno contraddistinti da elementi grafici di colore diverso in base ai temi oggetto delle comunicazioni.

 

L’iscrizione al canale può avvenire cliccando sull’apposito link di condivisione indicato anche nel messaggio in commento o inquadrando il QR code, presente sul sito istituzionale e presso le sedi territoriali.

 

Effettuata l’iscrizione, gli utenti potranno leggere i messaggi inviati dall’Istituto, cliccare sui link e reagire ai post utilizzando emoji, ma non potranno inviare risposte o chiedere informazioni.

CCNL Enel: aggiornati gli importi del premio di risultato per gli anni 2023 e 2024

Ad integrazione del verbale di accordo sul premio di risultato del 5 luglio 2023 per gli anni 2023-2024, le Parti Sociali hanno aggiornato gli importi

Il giorno 28 marzo 2024, Enel Italia Spa e le Segreterie Nazionali delle Organizzazioni Sindacali Filctem-Cgil, Flaei-Cisl, Uiltec-Uil si sono incontrare per definire l’aggiornamento degli importi del premio di risultato relativo agli anni 2023 e 2024. Con il Protocollo sul Trattamento Economico inserito nel CCNL Elettrici 18 luglio 2022 è stato definito il trattamento economico complessivo applicabile a tutti i lavoratori del settore elettrico. Nello specifico l’incremento retributivo complessivo per il triennio 2022-2024 è costituito da tre componenti (incremento dei minimi, welfare e produttività). In relazione alla produttività, le Parti hanno concordato che tale quota costituisce la componente destinata a definire/incrementare i premi di risultato a livello aziendale, sulla base di criteri e modalità da definire con la contrattazione aziendale. 
Tale quota è annuale ed è stata quantificata nella misura di 210,00 euro per il 2023 e di 210,00 euro per il 2024 per il personale cui trova applicazione il CCNL elettrico e di 140,00 euro per il 2023 e di 140,00 euro per il 2024 per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici – disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav – considerando anche i riflessi sugli istituti retributivi diretti e indiretti, di origine legale e contrattuale, ed è quindi comprensiva degli stessi. Detto importo deve essere erogato in forma di una tantum secondo le regole dei premi di risultato o secondo le modalità definite negli specifici accordi aziendali, in linea con la legislazione vigente sui premio di risultato. 
Ad integrazione di quanto concordato con il verbale di accordo sul premio di risultato del 5 luglio 2023 per gli anni 2023-2024, le Parti hanno stabilito che gli importi base del premio complessivo di risultato per gli anni 2023 e 2024 sono aggiornati come segue:
a) Importi lordi pro-capite per la cat. BSS valevoli per il personale cui trova applicazione CCNL elettrico:
– anno 2023: 2.630,00+195 = 2.825,00 euro
– anno 2024: 2.735,00+195 = 2.930,00 euro.
b) Importi lordi pro-capite per il terzo livello valevoli per il personale cui trova applicazione l’appendice al contratto Collettivo Nazionale dei lavoratori elettrici -disciplina speciale attività di cui all’ art. 1 lett. e) ed f) e Dav elettrico:
– anno 2023: 2.329,23+140 = 2.469,23 euro
– anno 2024: 2.423,59+140 = 2.563,59 euro.
Nell’accordo viene inoltre stabilito che le suddette quote di produttività come previste dal Protocollo sul Trattamento Economico verranno destinate ad incrementare la sola quota dell’ammontare complessivo del premio collegato ad obiettivi di redditività, da corrispondersi nei confronti della generalità del personale (quadri, impiegati, operai). 

CCNL Noleggio Automezzi Artigianato: siglato l’accordo economico



Stabilito l’accordo per l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate


Il 3 aprile scorso è stato siglato tra Cna Fita, Confartigianato Autobus Operator, Sna-Casartigiani, Claai e Filt-Cgil, la Fit-Cisl, Uiltrasporti il verbale di accordo che prevede l’adeguamento delle retribuzioni dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane di noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate.
Innanzitutto, l’accordo prevede l’impegno delle Parti di avviare a partire dal mese di maggio 2024 una Commissione Tecnica per valutare l’inserimento nella sfera di applicazione del contratto, delle imprese artigiane esercenti attività di rimessa veicoli noleggio con conducente, noleggio auto con conducente, servizi di supporto a noleggio auto con conducente, noleggio motoscafi con conducente e servizi di noleggio autombulanza con conducente. Le Parti ,infine, ribadiscono che l’accordo si applica anche alle figure professionali che svolgono attività di trasporto scolastico.
Contratto a termine
Previste le seguenti ulteriori condizioni per stipulare, rinnovare o prorogare rapporti a tempo determinato per periodi successivi ai primi dodici mesi ed entro i limiti di legge:
– esigenze di professionalità e specializzazioni non presenti;
– incrementi di attività in dipendenza di commesse eccezionali. 
Aumenti retributivi 
Le Parti hanno convenuto gli  incrementi retributivi sul livello C2 di 45,00 euro a partire  dal 1° aprile 2024 dal 1°agosto 2024, come da tabella che segue.


















































Livello   Aumenti dal 1° aprile 2024 Aumenti dal1°agosto 2024
C4 33,58 uro  33,58 uro 
C3 41,98 euro  41,98 euro 
C2 45,00 euro 45,00 euro
C1 51,04 euro 51,04 euro
B3 52,05 euro 52,05 euro
B2 54,40 euro 54,40 euro
B1 57,09 euro 57,09 euro
A2 63,13 euro 63,13 euro
A1 67,16 euro 67,16 euro
Q2 67,16 euro 67,16 euro
Q1 67,16 euro 67,16 euro

Una Tantum
Ad integrale copertura del periodo di carenza contrattuale 1° gennaio 2021- 31 dicembre 2023 ai soli lavoratori in forza alla data di sottoscrizione viene corrisposto un importo forfettario “Una Tantum” suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto:
250,00 euro con la retribuzione del mese di maggio 2024;
– 250,00 euro con la retribuzione del mese di luglio 2024;
– 250,00 euro con la retribuzione del mese di settembre.
Agli apprendisti in forza alla data di sottoscrizione l’importo è ridotto nella misura del 70%. L’importo è ridotto proporzionalmente per i lavoratori con servizio militare, in assenza facoltativa “post partum”, part-time, sospensioni per mancanza di lavoro concordate.
Viene riconosciuto per i lavoratori in forza dal 1°gennaio 2024 al 31 marzo 2024 un ulteriore importo pari a 100,00 euro come anticipo della futura una tantum. L’importo verrà erogato conla retribuzione del mese di dicembre 2023.
Buoni Pasto
A partire dal 1° aprile 2024 è previsto l’aumento dei buoni pasto da 5,29 euro a 7,00 euro.


CCNL Cinematografia: proteste formali al Ministro della Cultura

Il Settore chiede certezze e tempistiche brevi

L’incontro organizzato dalle associazioni di categoria, “Vogliamo ancora un domani”, ha riunito più di 1500 persone al Cinema Adriano (centinaia anche le persone collegate in diretta streaming) tra registi, sceneggiatori, agenti ed altri protagonisti dell’industria, al fine di incitare il Ministro della Cultura a considerare urgentemente le proposte del Settore ed a promuovere un incontro per attuare le riforme in tempi brevi. 
Difatti, l’industria cinematografica e audiovisiva (che vanta 9.000 imprese, 95.000 posti di lavoro diretti e 114.000 nelle filiere connesse), avendo bisogno di certezze sui tempi di attuazione delle riforme, rimane a disposizione delle Istituzioni, sperando altresì, di continuare a far onore al cinema italiano. 

Ammortizzatori sociali per i lavoratori dello spettacolo: il regime contributivo

Illustrate le novità introdotte a decorrere dal 1° gennaio 2024 dal D.Lgs. n. 175/2023 (INPS, circolare 8 aprile 2024, n. 56).

L’INPS ha fornito un riepilogo del regime contributivo introdotto a decorrere dal 1° gennaio 2024 con il D.Lgs. n. 175/2023, recante il riordino, la revisione degli ammortizzatori e delle indennità e l’introduzione dell’indennità di discontinuità (articolo 1, comma 1) in favore dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo.

Inoltre, l’Istituto ha anche fornito chiarimenti in merito agli effetti sulla contribuzione in conseguenza della cessazione dell’obbligo di versamento del contributo di finanziamento per l’indennità di disoccupazione per i lavoratori autonomi dello spettacolo (ALAS).

Il nuovo regime contributivo

Ai fini del finanziamento della misura in argomento, l’articolo 7, comma 1, del D.Lgs. n. 175/2023 ha previsto, a decorrere dal 1° gennaio 2024, con riferimento ai lavoratori in argomento, un contributo a carico del datore di lavoro o committente con aliquota pari all’1% dell’imponibile contributivo che confluisce presso la Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti (articolo 24 della Legge n. 88/1989).

La stessa disposizione ha previsto anche un contributo di solidarietà – confluente presso la citata Gestione – a carico dei lavoratori iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), pari allo 0,50% della retribuzione o dei compensi eccedenti il massimale contributivo previsto per gli iscritti al Fondo medesimo e stabilito annualmente.

Inoltre, il comma 2 dell’articolo 7 in esame, ha stabilito che il contributo addizionale, dovuto per i lavoratori subordinati iscritti al Fondo Pensione Lavoratori dello Spettacolo in questione, è determinato, a decorrere dal 1° gennaio 2024, in misura pari all’1,10% dell’imponibile previdenziale (in luogo dell’aliquota ordinaria pari all’1,40 per cento).

Invece, con riferimento ai lavoratori autonomi, compresi i lavoratori esercenti attività musicali, ai sensi dell’articolo 8, comma 3 del D.Lgs. n. 175/2023, cessa l’obbligo di versamento del contributo ALAS.

Peraltro, la circolare in trattazione include anche un riepilogo dell’assetto e della misura delle contribuzioni minori a seguito dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 175/2023, oltre che le modalità di esposizione nel flusso Uniemens per le diverse categorie di lavoratori dello spettacolo interessate.

 

 

La nuova Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse

L’INPS comunica che, con la determinazione commissariale n. 71 del 18 ottobre 2023, è stato adottato il nuovo schema di Convenzione con gli Enti Bilaterali/Fondi/Casse per la riscossione dei contributi da destinare al finanziamento di tali organismi (INPS, messaggio 8 aprile 2024, n. 1399).

Lo schema di Convenzione in questione regolamenta il servizio di riscossione e riversamento dei contributi versati dai datori di lavoro, destinati al finanziamento delle attività degli Enti Bilaterali, Fondi o Casse, nonché di raccolta e trasferimento dei relativi dati anagrafici, retributivi, contributivi e di servizio di cui l’Istituto dispone e che risultino necessari per la realizzazione delle finalità istituzionali di tali soggetti.

 

Tra le novità della Convenzione, si segnala la rideterminazione dei costi che gli Enti Bilaterali, Fondi o Casse devono corrispondere all’INPS a titolo di rimborso per l’erogazione servizio di riscossione dei contributi, ciò in considerazione dell’attività di reingegnerizzazione delle procedure informatiche sottese alla gestione del servizio stesso.

 

L’INPS illustra poi le modalità con cui sarà applicata la trattenuta del 2% sul riversamento mensile dei contributi a garanzia del pagamento delle voci di costo di cui alle lettere b) e d) del comma 3 dell’articolo 7 dello schema convenzionale, distinguendo tra due ipotesi.

 

Infatti, per ciascun Ente Bilaterale, Fondo o Cassa per cui l’Istituto è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, la trattenuta del 2% sarà applicata sulle somme mensilmente riscosse sino a concorrenza di un importo pari al costo annuo di gestione (1.902,00 euro) sommato all’importo del costo rimborsato dall’INPS all’Agenzia delle Entrate, come risultante dalla fattura dalla stessa emessa con riferimento all’anno precedente alla data di sottoscrizione del testo convenzionale da parte dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa stesso. 

 

Nel caso diverso in cui l’Istituto non è in possesso di dati storici afferenti almeno all’anno civile precedente, l’accantonamento del 2% verrà effettuato su tutti i versamenti mensili. Non appena disponibili i dati storici, l’INPS provvederà a comunicare l’importo della soglia annua dell’accantonamento per l’anno successivo. 

 

L’INPS procederà al riversamento solo dopo avere proceduto alla verifica della regolarità contributiva dell’Ente Bilaterale, Fondo o Cassa nei suoi confronti, che verrà effettuata attraverso la procedura DURC on line.

 

La Convenzione siglata dall’INPS con l’Ente Bilaterale, il Fondo o la Cassa avrà efficacia dal 90° giorno successivo al perfezionamento della sua sottoscrizione, avrà validità fino al 31 dicembre 2026 e potrà essere rinnovata per una sola volta per un ulteriore triennio.

 

I soggetti interessati ad aderire alla nuova Convenzione potranno inviare a mezzo PEC istanza di convenzionamento utilizzando il modello allegato al messaggio in commento alla Direzione centrale Organizzazione – Area Relazioni e sinergie con i partner chiave e i soggetti istituzionali.

CIPL Edilizia Ferrara: definiti gli importi dell’EVR 2024



Stabiliti gli importi dell’Elemento variabile della retribuzione per i dipendenti del settore


Il 14 marzo 2024 l’Ance Emilia, Cna Costruzioni, Confartigianata, Legacoop Estense, Confcooperative, di Ferrara e l’Agci Emilia Romagna, insieme alle OO.SS. Feneal-Uil, Filca-Cisl e Fillea-Cgil hanno sottoscritto un verbale di accordo per stabilire gli importi relativi all’Elemento variabile della retribuzione per l’anno 2024. Al fine di stabilire l’erogazione sono stati presi in considerazione gli indicatori medi relativi agli anni edili 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 confrontati con la media degli stessi indicatori relativi al triennio edile 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022. Il confronto ha evidenziato il risultato positivo di 4 indicatori territoriali su 4, con un valore percentuale da applicare ai fini della determinazione dell’importo dell’EVR territoriale, pari al 100%, risultante dalla somma ponderale degli indicatori. L’importo dell’EVR da erogare ai dipendenti relativo ai periodi di paga da aprile a dicembre 2024 compresi è riportato nella tabella di seguito e riferito alle aziende che riportano, previa verifica interna, due parametri positivi.






































Livello EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 91,32
7 71,63
6 64,47
5 53,72 0,31
4 50,14 0,29
3 46,56 0,27
2 41,90 0,24
1 35,81 0,21

Nel caso di aziende la cui verifica interna evidenzia 1 solo parametro positivo, l’importo dell’EVR è di sotto riportato.






































Livello EVR 2024 Impiegati (valori mensili) EVR 2024 Operai (valori orari)
8 45,66
7 35,82
6 32,24
5 26,86 0,16
4 25,07 0,14
3 23,28 0,13
2 20,95 0,12
1 17,91 0,10

CCNL Commercio Confesercenti: siglato l’accordo integrativo



Con l’accordo integrativo arrotondati gli importi delle tabelle retributive


Il 28 marzo scorso Confesercenti, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs hanno sottoscritto l’accordo integrativo dell’ipotesi siglata il 22 marzo 2024, improntando alcune specifiche e perfezionando le tabelle retributive. Nella fattispecie, in tema di classificazione del personale, al fine di individuare  e condividere profili professionali relativi alle nuove figure professionali inserite negli artt. 113 e 115 del CCNL, ai soli fini delle assunzioni in apprendistato professionalizzante, è stata concordata l’entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione dal 1° giugno 2024. Conseguentemente, fino alla stessa data e per gli stessi fini, restano in vigore le precedenti figure professionali. 
Dal punto di viste retributivo, invece, le Parti hanno perfezionato la tabella degli aumenti retributivi mensili, prevista dall’art. 213 del contratto collettivo, con la sistemazione degli arrotondamenti, come riportato nelle tabelle di seguito.



















































































Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
Quadro 52,08 121,53 52,08 60,76 60,76 69,44 416,65
I 46,92 109,47 46,92 54,74 54,74 62,56 375,35
II 40,58 94,69 40,58 47,35 47,35 54,11 324,66
III 34,69 80,94 34,69 40,47 40,47 46,25 277,51
IV 30,00 70,00 30,00 35,00 35,00 40,00 240,00
V 27,10 63,24 27,10 31,62 31,62 36,14 216,82
VI 24,33 56,78 24,33 28,39 28,39 32,44 194,66
VII 20,83 48,61 20,83 24,31 24,31 27,78 166,67

Operatori di vendita





























Livello 01/04/2023 01/04/2024 01/03/2025 01/11/2025 01/11/2026 01/02/2027 Totale
I categoria 28,32 66,08 28,32 33,04 33,04 37,76 226,56
II categoria 23,78 55,48 23,78 27,74 27,74 31,70 190,22

Per quel che concerne i criteri di assorbimento previsti all’art. 216 del CCNL, le Parti Sociali hanno precisato che l’ultimo comma dell’articolo deve essere interpretato nel senso che l’anticipo (30,00 euro riferiti al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli) in quanto incremento della paga base, e gli importi Una Tantum (350,00 euro riferiti al IV livello, da riparametrare per gli altri livelli) previsti dal Protocollo straordinario 12 dicembre 2022, non possono essere assorbiti dagli aumenti retributivi, da erogare da aprile 2024 a febbraio 2027, né dall’Una Tantum, in pagamento a luglio 2024 e luglio 2025, previsti dall’accordo di rinnovo 22 marzo 2024. 

Tirocini curriculari, la Convenzione tra l’INPS e le Università

TIROCINI CURRICULARI, LA CONVENZIONE TRA L’INPS E LE UNIVERSITÀ

L’INPS RENDE NOTO CHE, CON LA DETERMINAZIONE COMMISSARIALE N. 9 DEL 31 GENNAIO 2024, È STATA ADOTTATA LA NUOVA CONVENZIONE QUADRO PER L’ATTIVAZIONE DEI TIROCINI CURRICULARI CON LE UNIVERSITÀ (INPS, MESSAGGIO 5 APRILE 2024, N. 1374).

L’INPS ha sottoscritto la nuova Convenzione quadro con le Università per l’attivazione di tirocini curriculari, da svolgersi presso le proprie strutture e finalizzati a integrare il percorso di studi, prima del conseguimento del titolo, tramite l’acquisizione nella pratica di conoscenze in materia previdenziale e nel settore economico e produttivo.

 

La Convenzione quadro ha durata triennale decorrente dalla data di sottoscrizione e può essere rinnovata per una sola volta e per la stessa durata su conforme volontà dell’Istituto e dell’Università, da manifestarsi tramite scambio di posta elettronica certificata (PEC) 6 mesi prima della scadenza della medesima Convenzione.

 

L’Istituto si impegna ad accogliere presso le proprie strutture, centrali e territoriali, studenti in tirocinio curriculare che non hanno ancora concluso il ciclo di studi universitario o postuniversitario, su proposta dell’Università, in numero compatibile con la disponibilità delle medesime strutture.

 

Viene chiarito che i rapporti che l’INPS instaura con i tirocinanti non costituiscono rapporto di lavoro subordinato, né altro tipo di rapporto di lavoro e, pertanto, l’Istituto non erogherà alcuna indennità o compenso per gli studenti in tirocinio.

 

Nel caso in cui lo studente richiedente sia dipendente dell’Istituto, lo stesso potrà effettuare il tirocinio presso l’unità organizzativa di appartenenza e durante l’orario di lavoro, esclusivamente qualora il percorso formativo abbia a oggetto attività coincidenti con le ordinarie funzioni svolte dal dipendente nel consueto ambito lavorativo.

 

Nella diversa eventualità in cui il tirocinio comporti, invece, lo svolgimento di attività istituzionali estranee alle ordinarie mansioni del dipendente, la partecipazione al percorso formativo non potrà essere equiparata ad attività lavorativa e il tirocinio dovrà essere svolto al di fuori dell’orario di lavoro, giustificando l’assenza mediante ricorso agli ordinari istituti contrattuali (quali, ferie, permessi per particolari motivi personali, permessi a recupero, ecc.).

 

Ai fini dell’attivazione del tirocinio, l’Istituto, l’Università e il tirocinante stipulano un accordo attuativo che specifica anche gli obblighi assicurativi e quelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e in cui viene designato un tutor dell’INPS che concorderà il progetto formativo con il tutor dell’Università e con lo studente.

 

Una volta approvato il progetto formativo, verranno realizzati gli adempimenti necessari al corretto inserimento dello studente nell’ambito della unità organizzativa individuata. Alla fine del tirocinio, il tutor dell’INPS redigerà la scheda di valutazione dello studente che ha effettuato il tirocinio sulla base della quale l’INPS rilascerà un attestato relativo al tirocinio svolto.

 

L’Università, come soggetto promotore, si impegna ad assicurare il tirocinante presso l’INAIL contro gli infortuni sul lavoro, nonché presso idonea compagnia assicuratrice per la responsabilità civile verso terzi mentre, le misure di tutela e il rispetto degli obblighi stabiliti dalla vigente normativa di riferimento in materia di salute e sicurezza sul lavoro sono garantite dall’INPS.

 

Le singole convenzioni sono sottoscritte dai Direttori regionali e dai Direttori di coordinamento metropolitano con le Università la cui sede legale insiste nel territorio di loro competenza.

 

Infine, nel messaggio in oggetto, sono fornite le istruzioni operative per la stipula delle convenzioni tramite l’applicativo “Sistema Gestionale delle Convenzioni”.