INPS: chiarimenti sull’esonero contributivo 2% per i lavoratori


L’Inps ha fornito alcune indicazioni sull’esonero di 0,8 punti percentuali sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore (Messaggio 26 settembre 2022, n. 3499).


 


La Llegge di Bilancio 2022 ha previsto che, in via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima.
La riduzione della quota contributiva a carico del lavoratore, nel mese di competenza di dicembre 2022, pari a 2 punti percentuali per effetto della previsione di cui al citato articolo 20 del decreto Aiuti-bis, può operare, distintamente, sia sulla retribuzione corrisposta nel mese, laddove inferiore o uguale al limite di importo di 2.692 euro, sia sull’importo della tredicesima mensilità corrisposta nel medesimo mese, laddove inferiore o uguale all’importo di 2.692 euro.
Qualora i ratei di mensilità aggiuntiva vengano erogati nei singoli mesi, la riduzione della quota a carico del lavoratore può operare, distintamente, sia sulla retribuzione lorda (imponibile ai fini previdenziali, al netto dei ratei di mensilità aggiuntiva corrisposti nel mese), laddove sia inferiore o uguale al limite di 2.692 euro, sia sui ratei di tredicesima, qualora l’importo di tali ratei non superi nel mese di erogazione l’importo di 224 euro (pari all’importo di 2.692 euro/12).
La previsione normativa trova applicazione per i singoli rapporti di lavoro dipendente e l’esonero può trovare applicazione a condizione che la retribuzione imponibile ai fini previdenziali, parametrata su base mensile per 13 mensilità, non ecceda l’importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre 2022, del rateo di tredicesima.
Laddove si realizzino variazioni del rapporto di lavoro che comportano la presentazione di più denunce individuali per il medesimo lavoratore, il limite mensile di 2.692 euro deve riferirsi al rapporto di lavoro; pertanto, nelle citate ipotesi, in considerazione della circostanza che il rapporto di lavoro prosegua senza soluzione di continuità, sebbene si realizzi una variazione dello stesso, il massimale del singolo mese di competenza deve tenere conto della complessiva retribuzione imponibile.
La misura agevolativa si applica sulla quota dei contributi IVS a carico dei lavoratori in relazione a tutti i rapporti di lavoro subordinato, sia instaurati che instaurandi, diversi dal lavoro domestico, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.
La delimitazione del periodo temporale di applicazione della previsione in trattazione comporta che possono essere oggetto di esonero le sole quote di contribuzione a carico del lavoratore relative a rapporti di lavoro subordinato dell’anno in corso. Pertanto, nelle ipotesi in cui il lavoratore abbia cessato il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2021 e, nel corso dell’anno 2022, siano state erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), su tali ultime competenze l’esonero in trattazione non può trovare applicazione.
Il carattere sperimentale della previsione in esame e l’espresso riferimento all’applicazione della riduzione contributiva in trattazione ai periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, comporta, inoltre, che nelle ipotesi in cui il lavoratore dovesse cessare il proprio rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2022 e, nel corso dell’anno 2023, dovessero essergli erogate le ultime competenze (residui di ferie e permessi, ratei di mensilità aggiuntive, ecc.), l’esonero, nell’anno 2023, su tali ultime competenze, non può trovare applicazione.


Per la compilazione del valore “L024”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> può essere utilizzato solo per indicare l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima.
Ai fini della compilazione del valore “L025”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – tredicesima mensilità”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, si evidenzia che l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> può essere utilizzato esclusivamente nella denuncia di dicembre 2022 per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo alla tredicesima mensilità.
Ai fini della compilazione del valore “L026”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità”, presente nell’elemento <CodiceCausale> di <InfoAggcausaliContrib>, l’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> può essere utilizzato in tutti gli altri casi per indicare l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità.
Per la fruizione dell’esonero in misura del 2 per cento i datori di lavoro dovranno esporre i lavoratori per i quali spetta l’esonero a partire dal flusso Uniemens di competenza del mese di ottobre 2022,valorizzando, secondo le consuete modalità, l’elemento <Imponibile> e l’elemento <Contributo> della sezione <DenunciaIndividuale>.
In particolare, nell’elemento <Contributo> deve essere indicata la contribuzione piena calcolata sull’imponibile previdenziale del mese.
Per esporre l’esonero spettante devono essere valorizzati all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>, i seguenti codici di nuova istituzione:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L094”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115”; – nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre l’esonero spettante relativo al rateo della tredicesima mensilità corrisposto:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L095”, avente il significato di “Esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Articolo 20 del decretolegge 9 agosto 2022, n. 115 – Rateo tredicesima mensilità”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> dovrà essere inserito l’importo della retribuzione imponibile relativo al rateo della tredicesima mensilità, l’importo esposto nell’elemento può essere massimo pari a 224 euro;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’esonero pari al 2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
L’elemento <AnnoMeseRif> sarà esposto una sola volta, relativamente al mese di competenza e in base alle mensilità maturate.
È confermato l’utilizzo del codice già in uso “L025” nella denuncia di dicembre 2022, per l’esposizione dell’esonero relativo alla tredicesima mensilità.
Per permettere la fruizione piena dell’esonero per le mensilità di luglio, agosto e settembre 2022 i datori di lavoro nel mese di competenza ottobre, novembre e dicembre 2022 dovranno procedere all’esposizione del valore residuale in misura dell’1,2 per cento per le suddette mensilità, utilizzando i seguenti codici di nuova istituzione all’interno di <DenunciaIndividuale>, <DatiRetributivi>, <InfoAggcausaliContrib>:
– nell’elemento <CodiceCausale> dovrà essere inserito il valore “L096″avente il significato di”Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234”;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento <AnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> deve essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
Per esporre l’integrazione relativa al rateo della tredicesima mensilità:
– nell’elemento <CodiceCausale> deve essere inserito il valore”L097″avente il significato di “Integrazione 1,2% esonero quota di contributi previdenziali IVS a carico dei lavoratori Art. 1, comma 121, Legge 30 dicembre 2021, n. 234 – rateo tredicesima mensilità” qualora si sia provveduto alla cessazione del rapporto di lavoro durante le mensilità in oggetto;
– nell’elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> deve essere inserito l’importo della retribuzione imponibile corrisposta nel mese di riferimento, al netto del rateo di tredicesima;
– nell’elemento<AnnoMeseRif> deve essere indicato l’anno/mese di riferimento dell’esonero;
– nell’elemento <ImportoAnnoMeseRif> dovrà essere indicato l’importo dell’integrazione pari all’1,2 per cento dei contributi IVS a carico dei lavoratori.
La valorizzazione dell’elemento <AnnoMeseRif> con riferimento ai mesi oggetto dell’integrazione (luglio, agosto e settembre 2022), può essere effettuata esclusivamente nei flussi Uniemens di competenza di ottobre, novembre e dicembre 2022.


Socio lavoratore di cooperativa: stabilità del rapporto e decorrenza della prescrizione


Il rapporto di lavoro del socio lavoratore di cooperativa è assistito dalla garanzia di stabilità; ne consegue il decorso della prescrizione in costanza di rapporto (Corte di Cassazione, Sentenza 22 settembre 2022, n. 27783).


La Corte di Appello territoriale riformava la sentenza di primo grado di parziale accoglimento della domanda proposta dal socio lavoratore di una società cooperativa, avente ad oggetto il pagamento in suo favore del compenso per lavoro straordinario e ferie non godute, delle retribuzioni dal settembre al novembre 2011, tredicesima e quattordicesima mensilità.
I giudici del gravame rideterminavano in riduzione le somme riconosciute in primo grado a titolo di differenze retributive e TFR.


La Corte territoriale, in particolare, riteneva operante la prescrizione dei crediti del lavoratore, trattandosi di rapporto di lavoro subordinato assistito da stabilità ed estinti, conseguentemente, tutti i crediti anteriori al 9.10.2006, essendo il primo atto interruttivo della prescrizione datato 10.10.2011.


Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione il lavoratore, censurando la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte di merito, secondo cui il rapporto del socio lavoratore sarebbe assistito da stabilità e determinerebbe, dunque, la decorrenza nel corso del rapporto della prescrizione estintiva di durata quinquennale.


Il Collegio ha ritenuto infondata la doglianza del lavoratore e, condividendo le conclusioni dei giudici di merito, ha ritenuto applicabile al caso di specie il principio accolto dalla giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in caso di licenziamento intimato al socio lavoratore di cooperativa, l’onere del predetto di proporre opposizione alla contestuale delibera di esclusione, ai fini della tutela restitutoria, non esclude che il rapporto di lavoro sia assistito dalla garanzia di stabilità e quindi non preclude il decorso della prescrizione in costanza di rapporto.

Dichiarazione dei contributi al Fondo Arco non dedotti

I contributi versati al Fondo Complementare Arco ed eventualmente non dedotti al momento del versamento nel corso del 2021, potranno essere decurtati dall’imponibile assoggettato a tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo.

Con circolare n. 5/2022 è stato chiarito che i contributi versati al Fondo di Pensione Complementare per i lavoratori dei settori Legno, sughero, mobile, arredamento e Boschivi/forestali, Laterizi e manufatti in cemento, Lapidei, Maniglie, ARCO ed eventualmente non dedotti al momento del versamento nel corso del 2021 perché eccedenti il limite annuo dei 5.164,57 euro, potranno essere decurtati dall’imponibile assoggettato a tassazione al momento della liquidazione delle prestazioni da parte del Fondo. Per usufruire di questa agevolazione è necessario che l’aderente comunichi ad ARCO, entro il 31/12/2022 (ovvero, se antecedente, al momento in cui sorge il diritto alla prestazione), l’importo dei contributi non dedotti.
Per verificare se vi sono contributi non dedotti da dichiarare ad ARCO, l’aderente deve controllare che:
– nella Certificazione Unica anno 2021 vi siano indicati contributi che non sono stati dedotti in busta paga dal datore di lavoro, per superamento dei limiti previsti;
– al momento della dichiarazione dei redditi del 2021 non abbia dedotto dei contributi versati ad ARCO per superamento dei limiti previsti.

METALMECCANICA CONFIMI: contribuzione datoriale

Confimi Metalmeccanica ricorda che la prossima scadenza per il versamento della Contribuzione datoriale di cui all’art. 81 bis del CCNL 7/6/2021, è fissata al 20 ottobre 2022

Il CCNL 7/6/2021 Metalmeccanica Piccola Industria Confimi, all’art. 81 bis, prevede un contributo mensile obbligatorio per la rappresentanza contrattuale imprenditoriale a carico delle imprese che applicano il Contratto e che è pari a euro 0,50 per ciascun dipendente in forza.


CONFIMI ricorda che l’omesso versamento del contributo obbligatorio costituisce inadempimento contrattuale.


Il contributo va versato trimestralmente compilando il campo relativo al numero di lavoratori in forza per il mese di riferimento, entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di competenza.


Pertanto


– per il trimestre luglio, agosto, settembre 2022: la scadenza è il 20 ottobre 2022


E’ possibile effettuare il pagamento con PayPal, Carta di Credito o Bonifico Bancario; qualora si scelga il Bonifico Bancario, si suggerisce di effettuarlo prima di completare la procedura in quanto, al termine della stessa, sarà obbligatorio allegarlo (Confimi Impresa Meccanica IBAN IBAN IT07D0832703235000000004431, banca BCC di Roma – Agenzia 72).


Si anticipa che


– per il trimestre ottobre, novembre, dicembre 2022: la scadenza è il 20 gennaio 2023.

Indennità una tantum consulenti del lavoro: istruzioni Enpacl

A decorrere dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 i consulenti del lavoro possono presentare all’Enpacl la domanda per ottenere l’indennità una tantum prevista dal “decreto aiuti” e dal “decreto aiuti-ter”. Per i consulenti del lavoro pensionati l’erogazione è automatica (Enpacl – Comunicato 25 settembre 2022).

Possono beneficiare dell’indennità una tantum erogata dall’Enpacl, i Consulenti del Lavoro che risultano iscritti all’Ente alla data del 17 maggio 2022, che abbiano effettuato, entro la stessa data, almeno un versamento, totale o parziale, per la contribuzione dovuta all’ENPACL con competenza a decorrere dall’anno 2020. Tale requisito non si applica ai contribuenti per i quali non risultano scadenze ordinarie di pagamento.
Ai fini del riconoscimento dell’indennità i Consulenti del Lavoro devono presentare domanda all’Enpacl.
Le domande possono essere presentate dalle ore 12:00 del 26 settembre 2022 alle ore 24:00 del 30 novembre 2022 sul sito web istituzionale dell’Ente, all’interno dell’area riservata agli iscritti.
Nel caso in cui l’interessato è iscritto contemporaneamente all’ENPACL e all’INPS, la domanda deve essere presentata all’INPS.
L’indennità è pari a 200 euro per coloro che non hanno percepito nell’anno di  imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro.
L’indennità è pari a 350 euro per coloro che non hanno percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro.
L’indennità non costituisce reddito ai fini fiscali né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali ed assistenziali, non è cedibile, né sequestrabile, né pignorabile ed è corrisposta a ciascun avente diritto, una sola volta. Dal computo del reddito assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali ed assistenziali, sono esclusi: i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata.


L’indennità è incompatibile con il bonus 200 euro per i dipendenti e il bonus 200 euro per i pensionati.
L’Enpacl precisa di essere tenuta all’erogazione dell’indennità in ragione dell’ordine cronologico delle domande presentate e accolte sulla base del procedimento di verifica della sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio.


L’indennità una tantum è corrisposta sulla base dei dati dichiarati dal richiedente e disponibili all’Ente al momento del pagamento ed è soggetta alla successiva verifica anche attraverso le informazioni fornite dall’amministrazione finanziaria. Nel caso in cui non fosse riscontrata la sussistenza dei requisiti per l’ammissione al beneficio, l’ENPACL avvierà la procedura di recupero.

Consulenti del lavoro pensionati


Ai Consulenti del Lavoro residenti in Italia, titolari di uno o più trattamenti pensionistici esclusivamente a carico di ENPACL con decorrenza entro il 1° ottobre 2022 e di reddito personale assoggettabile ad IRPEF, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali, non superiore per l’anno 2021 a 20.000 euro, l’Ente corrisponde d’ufficio nel mese di novembre 2022 un’indennità una tantum pari a 150 euro.
Non è necessario presentare alcuna domanda, poiché l’elenco dei soggetti destinatari di tale indennità viene fornito all’ENPACL dal Casellario centrale dei pensionati gestito dall’INPS.


Alluvione nelle Marche: dall’ INPS istruzioni per presentare domanda CIGO


Dall’ INPS arrivano chiarimenti sulle modalità di presentazione delle domande di CIGO da parte dei datori di lavoro colpiti dall’alluvione verificatasi nei giorni del 15 e 16 settembre 2022 in alcune zone della Regione Marche (messaggio del 26 settembre 2022, n. 3498).


I datori di lavoro interessati possono presentare la domanda di accesso alla CIGO utilizzando, con riferimento alla sospensione dell’attività lavorativa in occasione delle giornate in cui si sono verificati gli eventi meteorologici avversi, la causale “Incendi – crolli – alluvioni”.


Tale causale rientra tra quelle riferibili al verificarsi di eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE).
Pertanto i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale; le domande devono essere presentate entro la fine del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato; l’obbligo dell’informativa sindacale (art. 14, co. 4, D.lgs n. 148/2015) non è preventivo ed è sufficiente, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, indicare alle RSA o alla RSU, ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e il numero dei lavoratori interessati.


In particolare, i datori di lavoro che hanno sospeso o ridotto l’attività lavorativa nelle unità produttive collocate nel territorio delle province di Ancona e Pesaro e che presentano le domande con causale “Incendi – crolli – alluvioni” non devono dare dimostrazione degli effetti che l’evento ha determinato sull’attività produttiva dell’azienda.
La relazione tecnica deve limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività stesse.


Nel caso in cui i datori di lavoro colpiti dalla violenta perturbazione meteorologica non abbiano potuto riprendere l’attività lavorativa neanche al cessare dei fenomeni medesimi, a causa del persistere della situazione di impraticabilità dei locali, la domanda di CIGO può essere presentata con la causale “Impraticabilità locali anche per ordine di Pubblica Autorità”.


Con riferimento alle domande presentate con quest’ultima causale i datori di lavoro possono allegare, ove necessario, il verbale o le attestazioni delle Autorità competenti che accertino detta impraticabilità. Anche in questo caso, la relazione tecnica può limitarsi a descrivere sinteticamente la tipologia delle attività lavorative svolte nelle unità produttive oggetto della domanda e a dichiarare l’avvenuta sospensione delle attività medesime in ragione dell’impraticabilità dei locali o del persistere della stessa.


Per quanto concerne il requisito della ripresa dell’attività lavorativa, i datori di lavoro interessati possono indicare nella prima richiesta di trattamento una data di ripresa basata su ragionevoli previsioni che tengano conto del termine delle operazioni di messa in sicurezza degli stabilimenti, di verifica del funzionamento e dello stato di agibilità degli arredi, dei macchinari e degli impianti, dell’attività di pulizia e smaltimento delle acque e dei fanghi, nonché della valutazione di eventuali rischi addizionali. Qualora detta data non possa essere rispettata per motivate ragioni, il datore di lavoro può chiedere una proroga del trattamento di integrazione salariale in corso senza pregiudizio della domanda già presentata.


Qualora la comunicazione alle Organizzazioni sindacali non sia stata allegata alla domanda, può essere prodotta successivamente dal datore di lavoro, in riscontro alla richiesta di integrazione istruttoria formulata dall’Istituto.


Le imprese del settore edile e lapideo non sono tenute ad effettuare la predetta informativa per le richieste riferite alle prime 13 settimane di cassa integrazione. La stessa deve essere, invece, resa, anche in questo caso in via non preventiva, solo per le istanze di proroga dei trattamenti con sospensione/riduzione dell’attività lavorativa oltre le 13 settimane consecutive.

INPS: indicazioni sulla sospensione dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi


L’Inps ha fornito indicazioni in merito alla sospensione degli adempimenti e dei versamenti contributivi per gli organismi sportivi (Circolare n. 105/2022).


La sospensione si applica alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate, agli enti di promozione sportiva e alle associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e che operano nell’ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento. L’Inps comunica alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per lo Sport, i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione contributiva de qua, affinché per gli stessi sia attivata la verifica sulla sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge, riguardanti lo svolgimento di competizioni sportive ai sensi del richiamato decreto del DPCM.
I termini, oggetto della sospensione in argomento, sono quelli relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali in scadenza dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022.
Sono sospesi sia gli adempimenti informativi che i termini relativi ai versamenti dei contributi con scadenza nell’arco temporale sopra riportato (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022), comprese le rate in scadenza nel predetto periodo, relative alle rateazioni dei debiti in fase amministrativa concesse dall’Istituto previdenziale.
La sospensione non riguarda eventuali rate in scadenza nel predetto periodo oggetto di sospensione – dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022 – riferite alla rateizzazione della contribuzione sospesa ai sensi del dell’articolo 3-quater del D.L. 21 ottobre 2021, n. 146, il cui versamento è da effettuarsi, in applicazione della citata previsione, in nove rate mensili a decorrere dal 31 marzo 2022. Infine, la sospensione non opera con riferimento ai versamenti riferiti alle rateizzazioni dei contributi sospesi sulla base della normativa emergenziale ancora in corso nel periodo interessato dalla sospensione in trattazione.
Gli adempimenti e i versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (compresi quelli relativi alla quota a carico dei lavoratori), sospesi per effetto delle disposizioni normative in oggetto, devono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Entro la stessa data, devono essere versate in unica soluzione le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricada nel suddetto periodo temporale interessato dalla sospensione (dal 1° gennaio 2022 al 30 novembre 2022). Non si fa luogo al rimborso dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria già versati.
Ai fini della compilazione del flusso UniEmens, per i periodi di paga delle mensilità da dicembre 2021 a ottobre 2022, i datori di lavoro inseriscono nell’elemento <DenunciaAziendale>, <AltrePartiteACredito>, <CausaleACredito> il codice “N979”, avente il significato di “Sospensione contributiva federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive professionistiche e dilettantistiche. Legge n. 234/2021 art. 1 comma 923 e decreto-legge n. 17/2022 art. 7 comma 3 bis”; e le relative<SommeACredito> (che rappresenta l’importo dei contributi sospesi).
L’importo dei contributi da dichiarare con il codice di sospensione “N979” non può eccedere l’ammontare dei contributi dovuti al netto delle quote associative.
I datori di lavoro che abbiano già provveduto all’invio del flusso di competenza luglio e agosto 2022 senza avere effettuato il relativo versamento (totale o parziale) devono inoltrare, nel caso in cui intendano avvalersi della sospensione, entro e non oltre 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente circolare, un flusso di variazione della sola denuncia aziendale con l’esposizione del codice sopra indicato e del relativo importo.
Il risultato dei <DatiQuadratura>, <TotaleADebito> e <TotaleACredito> può dare luogo a un credito in favore dell’INPS da versare con le consuete modalità (ossia il modello “F24”) ovvero a un credito a favore dei datori di lavoro o un saldo a zero.
La ripresa dei versamenti dei contributi sospesi deve avvenire entro il termine del 16 dicembre 2022 in unica soluzione, senza applicazione di sanzioni e interessi.

Lavoratori autonomi e professionisti: domanda per l’indennità una tantum



Con la Circolare n. 103 del 26 settembre 2022, l’Inps ha fornito le istruzioni operative per la presentazione della domanda, da parte dei lavoratori autonomi e dei professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’Istituto, ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum introdotta dal Decreto Aiuti e incrementata dal Decreto Aiuti-ter.


Con il Decreto Aiuti è stato previsto un sostegno al reddito per i lavoratori autonomi e i professionisti attraverso un indennità una tantum di 200 euro riconosciuta, previa domanda all’ente di previdenza di appartenenza, in presenza di determinati requisiti.
Con il Decreto Aiuti-ter l’indennità è stata incrementata di 150 euro in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
A seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto ministeriale di attuazione della misura (Ministero Lavoro – decreto 19/8/2022), l’Inps ha definito le modalità e i termini per la richiesta e la fruizione del beneficio.


L’importo dell’indennità una tantum è pari a 200 euro per i lavoratori che nell’anno di imposta 2021 hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro, ma superiore a 20.000 euro.
La stessa è incrementata di 150 euro (quindi l’indennità è pari a 350 euro) in favore dei lavoratori interessati che, nell’anno d’imposta 2021, hanno percepito un reddito complessivo non superiore a 20.000 euro.
In entrambi i casi, l’indennità una tantum non costituisce reddito ai fini fiscali, né ai fini della corresponsione di prestazioni previdenziali e assistenziali; la stessa non può essere ceduta, sequestrata o pignorata ed è corrisposta a ciascun avente diritto una sola volta. Per il periodo di fruizione dell’indennità non è riconosciuto l’accredito di contribuzione figurativa.


Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, in presenza dei requisiti previsti, possono accedere all’indennità una tantum:
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli esercenti attività commerciali;
– lavoratori iscritti alla gestione speciale per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri, compresi gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla predetta gestione;
– pescatori autonomi;
– liberi professionisti iscritti alla Gestione separata dell’INPS.
Possono beneficiare dell’indennità anche i lavoratori iscritti in qualità di coadiuvanti e coadiutori alle gestioni previdenziali degli artigiani, esercenti attività commerciali e coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri.
Sono esclusi dal beneficio gli imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione per i coltivatori diretti e per i coloni e mezzadri in relazione all’attività di amministratore in società di capitali in quanto il reddito percepito non rientra tra i redditi prodotti dall’attività aziendale.


Ai fini del riconoscimento dell’indennità una tantum, devono essere rispettati congiuntamente i seguenti requisiti:
a) avere percepito un reddito complessivo non superiore a 35.000 euro nel periodo d’imposta 2021, ovvero non superiore a 20.000 euro per ottenere l’incremento di 150,00 euro;
b) essere già iscritti alla gestione autonoma con posizione attiva alla data del 18 maggio 2022;
c) essere titolari di partita IVA attiva e con attività lavorativa avviata al 18 maggio 2022;
d) avere effettuato entro il 18 maggio 2022, per il periodo di competenza dal 1° gennaio 2020 e con scadenze di versamento entro il 18 maggio 2022, almeno un versamento contributivo, totale o parziale, alla gestione di iscrizione per la quale è richiesta l’indennità;
e) non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
f) non essere percettore dell’indennità una tantum per lavoratori dipendenti, pensionati e altre categorie.


L’indennità è riconosciuta previa presentazione di apposita domanda all’Ente previdenziale di appartenenza.
Con specifico riferimento ai lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS, la domanda deve essere presentata all’Istituto esclusivamente in via telematica, entro la data del 30 novembre 2022, utilizzando i consueti canali messi a disposizione per i cittadini e per gli Istituti di Patronato sul portale web dell’Inps.
In particolare, si accede dalla sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, autenticandosi con le credenziali SPID di livello 2 o superiore, Carta di identità elettronica 3.0 o Carta nazionale dei servizi, e poi selezionando la categoria di appartenenza. Una volta presentata la domanda, è possibile accedere alle ricevute e ai documenti prodotti dal sistema, aggiornare le informazioni sulle modalità di pagamento e monitorare lo stato di lavorazione della domanda.
In alternativa al portale web, l’indennità una tantum può essere richiesta tramite il servizio di Contact Center Multicanale, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).
Inoltre, è possibile presentare la domanda attraverso gli Istituti di Patronato, utilizzando i servizi offerti dagli stessi.
Nel caso di lavoratori iscritti contemporaneamente a una delle gestioni previdenziali dell’INPS e a uno degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, la domanda deve essere presentata esclusivamente all’INPS.




I professionisti iscritti esclusivamente agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza, invece, sono tenuti a presentare la domanda agli stessi enti previdenziali di appartenenza nei termini e con le modalità dagli stessi previsti.


Ai fini dell’ammissibilità della domanda, il lavoratore richiedente l’indennità è tenuto alle seguenti dichiarazioni, rilasciate sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione:
a) di essere lavoratore autonomo/libero professionista;
b) di non essere titolare di trattamenti pensionistici diretti alla data del 18 maggio 2022;
c) di non essere percettore delle indennità una tantum di cui agli articoli 31 e 32 del decreto Aiuti;
d) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 35.000 euro;
e) di non avere percepito nell’anno di imposta 2021 un reddito complessivo superiore all’importo di 20.000 euro;
f) di essere iscritto, alla data del 18 maggio 2022, di entrata in vigore del decreto Aiuti, a una delle gestioni previdenziali dell’INPS;
g) nel caso di contemporanea iscrizione a diversi enti previdenziali, di non avere presentato domanda per l’accesso all’indennità una tantum ad altra forma di previdenza obbligatoria.
Le dichiarazioni aventi a oggetto il limite di reddito complessivo percepito nel periodo d’imposta 2021 – lettere d) ed e) – sono tra loro alternative.

Studi Professionali di Area Sanitaria: finanziata la formazione

Stanziati da Fondoprofessioni 450 mila euro per finanziare la formazione del personale dipendente di odontoiatri, medici di medicina generale, medici specialisti, veterinari, laboratori di analisi, strutture assistenziali, ambulatori.

Con l’Avviso n. 8/2022, Fondoprofessioni ha informato che saranno finanziati piani formativi pluriaziendali, ovvero rivolti a più Studi/Aziende provenienti dagli specifici settori coinvolti, progettati, presentati al Fondo, organizzati e rendicontati dagli Enti attuatori accreditati.
Si prevede che le costituende Ats/Ati, le Associazioni di categoria e le Fondazioni possano essere promotrici degli interventi formativi per conto di più Studi/Aziende, mentre l’Ente attuatore si occuperà degli aspetti organizzativi dei corsi e di tutti gli adempimenti amministrativi di accesso al contributo. Il singolo piano formativo potrà essere articolato in uno o più corsi con una durata dalle 4 alle 40 ore.
Dagli Enti attuatori, dal 12 settembre 2022 al 7 ottobre 2022, i piani formativi potranno essere presentati a Fondoprofessioni.
Sarà necessario per lo Studio/Azienda essere iscritto al Fondo prima dell’inizio dell’attività formativa alla quale prenderà parte. Il Fondo erogherà il contributo all’Ente attuatore, a fronte della realizzazione e rendicontazione delle attività formative. Gli Studi/Aziende iscritti a Fondoprofessioni potranno partecipare ai corsi approvati senza sostenere alcun costo.

Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona


Tabelle rinnovo CIPL 9/8/2022 Quadri e Impiegati agricoli Verona



Si riportano le tabelle retributive per gli Impiegati agricoli della provincia di Verona – pubblicate dalle Parti territoriali – variate a seguito del nuovo CIPL sottoscritto il 9 agosto 2022


Retribuzioni in vigore dall’1/8/2022 al 31/12/2022



















































Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro 1.105,98 526,18 10,33 1.642,49 900,90 2.543,39
1.a 1.017,11 526,18 10,33 1.553,62 896,35 2.449,97
2.a 884,75 520,56 10,33 1.415,64 798,56 2.214,20
3.a 757,82 515,62 10,33 1.283,77 655,66 1.939,43
4.a 673,02 512,74 10,33 1.196,09 557,99 1.754,08
5.a 603,73 510,81 10,33 1.124,86 449,18 1.574,04


Premio di continuità a decorrere dall’1/8/2022


















Livello

Importo in Euro

370,00
330,00
300,00
278,00
268,00


Retribuzioni in vigore dal 1/1/2023



















































Categorie

Stipendio base

Contingenza

EDR

Stipendio base conglobato dal 1/1/2009

Integrativo Provinciale

Totale

Quadro 1.105,98 526,18 10,33 1.642,49 950,29 2.592,78
1.a 1.017,11 526,18 10,33 1.553,62 943,92 2.497,54
2.a 884,75 520,56 10,33 1.415,64 841,55 2.257,19
3.a 757,82 515,62 10,33 1.283,77 693,32 1.977,09
4.a 673,02 512,74 10,33 1.196,09 592,05 1.788,14
5.a 603,73 510,81 10,33 1.124,86 479,74 1.604,60