CCNL Abbigliamento – Industria: in vigore da gennaio l’assicurazione LTC

Previsto un contributo, a carico azienda, pari a 2,00 euro per 12 mensilità da corrispondere a Sanimoda 

Con il Protocollo “Sistema Welfare Moda” le Parti stipulanti il CCNL Abbigliamento – Industria hanno inteso dare nuove linee di sviluppo al sistema welfare vigente, costruito dalle relazioni industriali e dai contratti nazionali di lavoro dei vari comparti dell’industria della moda e basato sulla previdenza complementare, sull’assicurazione vita-invalidità e sull’assistenza sanitaria integrativa. 
Ad integrazione dell’art. 80 del CCNL (Fondo Assistenza Sanitaria Integrativa), con decorrenza 1° gennaio 2023, sarà attivata, tramite Sanimoda, un’assicurazione contro la non autosufficienza (cd. LTC), a beneficio di tutti i lavoratori del settore. A tale assicurazione saranno iscritti i lavoratori in forza alla suddetta data e non in prova, con contratto di lavoro a tempo indeterminato (apprendisti compresi) e a tempo determinato di durata non inferiore a 9 mesi.
Tale assicurazione sarà finanziata con un contributo a carico delle aziende, pari a 2,00 euro mensili per addetto, per 12 mensilità, che sarà corrisposto a Sanimoda unitamente e nei medesimi tempi e modalità del contributo sanitario di cui all’art. 80. 
Sono fatti salvi eventuali accordi o regolamenti aziendali, già operativi alla data del 28 luglio 2021, con i quali viene assicurata a tutti i lavoratori dell’azienda o ad alcune categorie di lavoratori una copertura assicurativa comportante un contributo pari o superiore a quello di cui sopra.  

 

 

CCNL Riscossione Tributi: siglato il verbale di accordo di integrazione del Protocollo sicurezza Covid 19

Protratte le misure di sicurezza per il contrasto alla diffusione del virus Covid 19 sino al 31 gennaio 2023

Con il verbale di accordo relativo all’integrazione del “Protocollo per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da Covid 19 in considerazione della cessazione dello stato di emergenza“ siglato il 30 novembre 2022, le Associazioni Sindacali Fabi, First-Cisl, Fisac-Cgil, Uilca, Unisin, insieme all’Agenzia delle Entrate – Riscossione, hanno inteso prorogare sino al 31 gennaio 2023 l’efficacia del Protocollo 21 giugno 2022, come integrato dal Protocollo 28 luglio 2022, dando così diritto ai lavoratori fragili del settore, di accedere allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile.

Con l’occasione, le Parti Sociali hanno inteso ribadire altresì che, resta ferma la scadenza al 31 dicembre 2022 circa la possibilità per tale categoria di lavoratori di esser adibiti allo svolgimento della propria attività in modalità agile, termine che, in caso di proroga legislativa, potrà esser automaticamente modificato. Ed ancora, hanno evidenziato pure che, in caso di evoluzioni normative o di evoluzioni delle intese nazionali tra le Parti Sociali, l’Agenzia delle Entrate – Riscossione e le OO.SS. di riferimento, potranno apportare eventuali modifiche al verbale di accordo.

CCNL Giocattoli – Industria: elemento di garanzia retributiva entro gennaio 2023

Previsto un importo a titolo di Elemento di Garanzia Retributiva pari a 250,00 euro lordi annui in favore dei lavoratori dipendenti da aziende prive di contrattazione aziendale

Per tutti i dipendenti in forza al 1°gennaio da aziende produttrici di giocattoli, prive di contrattazione aziendale, con la retribuzione del mese di gennaio 2023 sarà riconosciuto un importo a titolo di “Elemento di Garanzia Retributiva” pari a 250,00 euro lordi annui.
Tale importo sarà dovuto purchè i lavoratori non percepiscano altri trattamenti economici individuali o collettivi, tenendo altresì conto della situazione retributiva individuale, rilevata nell’anno precedente, con assorbimento fino a concorrenza del valore dell’EGR, di quanto individualmente erogato.
L‘importo dell’EGR, che dovrà intendersi onnicomprensivo di ogni incidenza su tutti gli istituti legali e contrattuali compreso il TFR, sarà corrisposto interamente ai lavoratori in forza dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento e proporzionalmente ridotto in dodicesimi per gli altri lavoratori, considerando come mese intero la frazione di mese superiore a 15 giorni. Sarà altresì riproporzionato per i lavoratori a tempo parziale in base al minor orario contrattuale.
Le aziende in situazione di crisi rilevata nel 2022 o nel 2023, che abbiano fatto ricorso agli ammortizzatori sociali o abbiano formulato istanza per il ricorso a procedure concorsuali di cui alla legge fallimentare, con accordo con RSU e/o OO.SS. definito anche nell’ambito dell’espletamento delle procedure per l’utilizzo degli ammortizzatori sociali, potranno definire la sospensione, la riduzione o il differimento della corresponsione dell’EGR per l’anno di competenza.

 

CCNL Terziario Avanzato (Anpit-Cisal): dal 2023 nuovi valori di welfare contrattuale



Il datore di lavoro erogherà, entro il 31 dicembre, valori di welfare contrattuale, differenziati per livelli, a tutti i lavoratori che abbiano superato il patto di prova


Il datore di lavoro metterà a disposizione valori welfare contrattuale a tutti i lavoratori in forza, che abbiano superato il patto di prova all’atto dell’accredito, secondo le previsioni che saranno pattuite in sede aziendale, mediante Accordo o Regolamento e/o con utilizzo delle apposite piattaforme.
L’erogazione del welfare è prevista annualmente (entro il 31 dicembre), fermo restando che, in caso di cessazione del lavoratore, dall’anno 2023, lo stesso avrà diritto a ricevere le quote di welfare maturate mensilmente secondo quanto riportato nella tabella di seguito. A tal fine, la frazione di mese che supera i 14 giorni sarà considerata mese intero. 














Livello Dal 2023
Dirigente 2.600,00 euro /anno (in quote mensili maturate di 216,66 euro)
Quadro 1.300,00 euro/anno (in quote mensili maturate di 108,33 euro)
A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 e Operatori di Vendita 660,00 euro /anno (in quote mensili maturate di 55,00 euro)

Gli importi di welfare contrattuale dovranno considerarsi distinti e non assorbibili rispetto ad eventuali prestazioni di welfare aziendale, sostitutivi del premio di risultato, e saranno in aggiunta agli eventuali benefici di analoga natura già presenti presso la Società. Analogamente, in caso di passaggio di CCNL, il welfare contrattuale dovrà essere aggiuntivo al trattamento economico da garantire al lavoratore secondo i criteri di allineamento. 


 


Destinatari


I valori di welfare spetteranno a tutti i lavoratori, indipendentemente dalla loro categoria e dal tipo di contratto di lavoro subordinato che sia stato sottoscritto, ossia:
– tempo indeterminato o determinato;
– a tempo pieno o parziale, purché il tempo medio ordinario lavorato sia almeno pari a 20 ore settimanali;
– lavoratori apprendisti;
– lavoratori intermittenti con indennità di disponibilità, telelavoratori o lavoratori “Agili”.
Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti in astensione obbligatoria o in congedo parentale. Sono invece esclusi i tirocinanti o stagisti e i lavoratori in aspettativa non retribuita.


 


Utilizzazione


I valori di welfare contrattuale dovranno essere utilizzati entro 12 mesi dalla loro messa a disposizione del lavoratore, con l’attenzione di evitare il superamento dei limiti legali di utilizzo previsti per ciascun anno di calendario. Per questo, salvo diverso Accordo Aziendale di secondo livello, decorso il termine, essi scadranno senza alcun diritto di rimborso o di tardiva prestazione sostitutiva. Essi potranno essere destinati al lavoratore e ai suoi familiari nei casi previsti, anche se non fiscalmente a carico, ad eccezione degli abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale.
Detti valori non sono divisibili o frazionabili, non sono rimborsabili né cedibili, salvo il caso di destinazione alla previdenza complementare da parte del lavoratore. Fermo restando che non è ammessa l’erogazione sostitutiva in denaro dei valori di welfare contrattuale, il loro utilizzo avverrà tramite la Piattaforma elettronica individuata e convenzionata En.Bi.C., o la diversa piattaforma individuata dal Contratto di secondo livello o dal Regolamento aziendale.
Le possibili destinazioni dei valori di welfare, da integrare, coordinare ed eventualmente estendere per il tramite della contrattazione di secondo livello o del Regolamento aziendale, sono:
– opere e servizi per finalità sociali;
– servizi di educazione e istruzione, anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi;
– ludoteche, centri estivi o invernali;
– servizi di assistenza ai familiari anziani che abbiano compiuto 75 anni e/o non autosufficienti nello svolgimento di attività quotidiane, ovvero con necessità di documentata sorveglianza continua;
– servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti, anche se affidate a terzi, ivi compresi gli esercenti servizi pubblici;
– abbonamenti per il trasporto pubblico locale, regionale e interregionale del dipendente;
– beni e servizi in natura (per tali spese, si dovranno rispettare i limiti massimi previsti dalla normativa);
– previdenza complementare del lavoratore (incremento pensione).

Progetto “Trasparenza CIG”: al via la sperimentazione

Il servizio di live chat “INFO CIG” di INPS, sarà esteso dal 15 dicembre ai datori di lavoro e agli intermediari, per ora nella sola Provincia di Milano (INPS, messaggio 14 dicembre 2022, n. 4497).

L’INPS ha comunicato l’estensione del suo servizio di live chat denominato “INFO CIG”, che consente ai lavoratori destinatari di prestazioni di integrazione salariale di qualsiasi tipologia (CIGO, CIGS, AIS).di fruire di un contatto interattivo con un consulente dell’Istituto, esperto di materia (advisor), per ricevere informazioni sullo stato di lavorazione della propria pratica e, in particolare, sulla tempistica di liquidazione della prestazione. La chat, attivata in via sperimentale il 10 maggio 2021 e fruibile dal 31 gennaio 2022 ai lavoratori residenti in tutto il territorio nazionale, a partire dal 15 dicembre 2022, sarà estesa anche ai datori di lavoro e agli intermediari, al momento  soltanto per quelli con sede legale a Milano e provincia, per le seguenti categorie di utenti: titolare di azienda, rappresentante legale, consulente aziendale.

Finora, il servizio di chat live ha incontrato il gradimento degli utenti, in quanto ha evaso circa 38.000 richieste ed è stato contattato da 7.800 lavoratori. La media dei contatti è di 1.600 interazioni mensili con punte di circa 2.200 accessi. Il 95% dei casi è stato definito on line. Per questo l’INPS ha pensato di estenderne la fruibilità anche ai datori di lavoro e agli intermediari che hanno presentato o intendono presentare una domanda di integrazione salariale.

Queste figure professionali potranno accedere alla chat live dal link “INFO CIG” presente nella sezione contatti dell’area riservata del “Cassetto previdenziale del contribuente”. Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 15 alle ore 18. Per i lavoratori permangono le consuete modalità di accesso al servizio “INFO CIG” entrando, tramite le proprie credenziali (SPID almeno di II livello, CIE e CNS) in“MyINPS”, l’area personale che permette di organizzare i contenuti di proprio interesse, rendendo più efficaci la navigazione, la comunicazione e la gestione online dei servizi. Dopo l’accesso a“MyINPS”, occorre selezionare la sezione “Comunica con l’INPS” nel menu sulla sinistra, cliccare su “INFO CIG” e poi sul pulsante “Parla con un operatore”.

“INFO CIG” è stato concepito nell’ambito delle attività del Progetto di innovazione digitale denominato “Trasparenza CIG” per venire incontro all’aumentata richiesta da parte dei lavoratori di ricevere informazioni circa lo stato di lavorazione della domanda di integrazione salariale a pagamento diretto da parte dell’Istituto, presentata dal datore di lavoro, e di conoscere la tempistica di liquidazione della prestazione.

L’INPS ha infine assicurato che con successivo messaggio sarà data informazione dell’estensione del servizio ai datori di lavoro con sede legale sull’intero territorio nazionale, per le medesime categorie di utenti.

CCNL Cinematografia Artigianato: siglato il contratto per i dipendenti generici

Prevista indennità di mensa, indennità per abiti e la classificazione su tre livelli retributivi

In data 28 novembre 2022 è stato sottoscritto tra Confartigianato, CNA, Casartigiani, CLAAI e Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil il contratto collettivo applicabile a tutti i lavoratori impegnati nella produzione:
– cinematografica e televisiva;
– pubblicità;
– riprese televisive;
– videoclips;
– web, documentari,  TLP.
Il contratto decorre dal 28 novembre 2022 e scadrà il 31 dicembre 2024.

Di seguito gli aspetti più rilevanti.

 

Livelli Retributivi 

I lavoratori generici sono classificati su tre livelli retributivi:

Livello 1: Aosm (uno ogni 20 presenze di generici od ogni 30 sulla base di semplice prestazione giornaliera);
Livello 2: generico extra (figurazioni speciali recitanti reazioni escluse, stand-in degli attori protagonisti, conducente mezzi di scena se autorizzato);
Livello 3: generico (scala parametrale 100).

 

Retribuzione

I minimi retributivi sono composti da:

– paga base (8h)
– la percentuale del 27% a titolo di istituti differiti;
– la percentuale del 7,41% a titolo di TFR.
Prevista la maggiorazione del 55% per lavoro straordinario ed una quota di rinforzo del 25% per i lavoratori classificati nella categoria Aosm.

 

Indennità per abiti/Prova Costume

L’indennità concernente l’abito normale viene stabilita in 10,00 euro per ogni abito, al lordo delle ritenute di legge; mentre per gli abiti speciali quali “smoking, frack, tight ed abito elegante per signore” viene stabilita in 30,00 euro per ogni abito, al lordo delle ritenute di legge.

 

Mensa

Prevista un’indennità mensa pari a 10,00 euro lordi laddove la distribuzione dei pasti non possa aver luogo. 

 

Diarie
Per le lavorazioni da eseguirsi fuori degli stabilimenti che comportino la consumazione dei pasti e il pernottamento, ovvero in caso di assunzione fatta per altre località e previsto un rimborso spese ovvero una diaria stabilita di comune accordo e comunque non inferiore ai costi fissati dagli Enti Provinciali del Turismo. 

 

Lavori fuori stabilimento
Per il trasporto fuori dalla sede del set viene riconosciuta una retribuzione fino ad un massimo di un’ora di lavoro ulteriore rispetto all’orario di lavoro sul set. 

Settore trasporto aereo e Fondi di solidarietà: semplificata l’autocertificazione

L’INPS interviene sull’obbligo di dichiarazione in autocertificazione riguardante lo svolgimento di attività lavorativa all’estero del personale di terra (INPS, messaggio 14 dicembre 2022, n. 4498).

L’obbligo di dichiarazione in questione – da adempiere attraverso la compilazione del modello “SR85” entro il 31 dicembre di ogni anno – è stato introdotto dall’Istituto per permettere al personale del settore aereo o aeroportuale di autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di avere svolto la predetta attività, indicandone i periodi, nonché per dichiarare il conseguimento, il ripristino o il rinnovo delle licenze e relative abilitazioni del personale pilota.

 

Allo scopo di rendere più agevoli gli adempimenti connessi alla liquidazione delle prestazioni integrative a carico del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e ridurre i tempi di definizione dei pagamenti, a decorrere dal 2022, i soli lavoratori appartenenti al personale di terra non saranno più tenuti a trasmettere all’INPS il predetto modello “SR85” per autocertificare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero oppure di averla svolta.

 

Pertanto, i modelli eventualmente già trasmessi dai lavoratori in questione, per l’anno 2022, non costituiranno oggetto di valutazione ai fini della liquidabilità delle prestazioni integrative. 

 

L’obbligo di trasmissione del citato modello rimane invece in vigore per il personale navigante.

 

Resta fermo, in capo a tutti i lavoratori, sia personale navigante, sia personale di terra, l’obbligo previsto di comunicare, a pena di decadenza dal diritto alla prestazione, l’eventuale rioccupazione all’estero, tramite l’utilizzo del modello “SR83”.

Legge di bilancio 2023: le modifiche alla disciplina delle prestazioni occasionali

Novità per le prestazioni occasionali: la Manovra 2023, modificando l’articolo 54-bis del D.L. n. 50/2017, estende la possibilità di acquisire prestazioni occasionali. Cosa cambia e per chi

La Manovra 2023 amplia le possibilità di utilizzo delle prestazioni occasionali, ritoccando da un lato il tetto complessivo dei compensi che l’utilizzatore può corrispondere e, dall’altro, innalzando il limite dimensionale richiesto agli utilizzatori che vogliono ricorrere a tale tipologia contrattuale.

Nel dettaglio, secondo il testo bollinato della Legge di bilancio, la prima modifica introdotta riguarda il limite massimo dei compensi erogabili in un anno alla totalità dei prestatori impiegati da ciascun utilizzatore, che passa dagli attuali 5 mila euro a 10 mila euro. Resta invece fermo a 5 mila euro il compenso massimo che può essere percepito da ciascun prestatore nel corso dell’anno civile, anche con più utilizzatori.
I committenti che ricorrono al contratto di prestazione occasionale dovranno inoltre avere alle proprie dipendenze un massimo di dieci dipendenti a tempo indeterminato (non più cinque). Tale limite si applicherebbe anche a tutte le aziende alberghiere e le strutture ricettive che operano nel settore del turismo, equiparate, così, agli altri utilizzatori. L’articolo 54-bis, comma 14 del D.L. n. 50/2017 attualmente consente ai medesimi operatori del settore del turismo di ricorrere al contratto di prestazione occasionale in deroga al limite di cinque lavoratori a tempo indeterminato a condizione che alle proprie dipendenze abbiano fino a otto lavoratori, a tempo indeterminato o determinato, e le prestazioni siano rese da: titolari di pensione di vecchiaia o di invalidità, giovani con meno di 25 anni iscritti a un ciclo di studi, disoccupati, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito specificamente individuati.

La bozza di Legge consente l’impiego di prestazioni occasionali anche per lo svolgimento di attività lavorative di natura occasionale svolte nell’ambito delle attività agricole di carattere stagionale per un periodo non superiore a 45 giorni nel corso dell’anno solare. Per ogni giornata lavorativa va corrisposto al lavoratore un compenso pattuito per la prestazione in misura pari almeno a quella minima fissata per la remunerazione di tre ore lavorative prevista per il settore agricoltura. Viene, dunque, eliminato anche nell’ambito del settore agricolo il riferimento al ricorso al contratto di prestazione occasionale esclusivamente per le attività lavorative rese da lavoratori appartenenti alle seguenti categorie: titolari di pensione di vecchia o di invalidità, giovani con meno di venticinque anni di età, iscritti a un ciclo di studi, persone disoccupate, percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno del reddito e purché, in ogni caso, non iscritti nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli. Conseguentemente la Manovra prevede anche l’abrogazione del comma 8-bis, dell’articolo 54-bis, del citato decreto legge che per le prestazioni da rendere a favore di imprese del settore agricolo, prevede l’obbligo per il prestatore di autocertificare, nella piattaforma informatica INPS, di non essere stato iscritto nell’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.

CCIR Metalmeccanica – Artigianato: siglato il rinnovo per la Regione Veneto

Aumenti retributivi differenziati per settore, consolidamento del welfare contrattuale e maggiore impegno sulla formazione professionale tra i punti principali del nuovo contratto

Dopo una lunga trattativa, nei giorni scorsi è stato firmato il contratto regionale per i settori Metalmeccanica, Orafi Argentieri, Odontotecnici – Artigianato, che interesserà quasi 70.000 dipendenti in tutta la regione Veneto.
L’accordo sottoscritto prevede, tra i punti principali, l’accorpamento dei diversi contratti esistenti per i tre diversi settori produttivi, la parificazione delle relative retribuzioni, l’aumento e il consolidamento del welfare contrattuale a cui si aggiunge, l’aumento del contributo aziendale per gli iscritti ad un fondo di previdenza contrattuale e un maggiore impegno sulla formazione professionale.
L’aumento retributivo in busta paga è differenziato per settore:
70,00 euro medi al mese, per orafi argentieri e odontotecnici;
160,00 euro annui di welfare, per i meccanici.
Previsti, inoltre, aumenti dello 0,4% della retribuzione lorda sui Fondi previdenza.
I Sindacati hanno affermato che la firma definitiva è arrivata grazie alla volontà delle parti di raggiungere entro la fine dell’anno il rinnovo, in modo da poter riconoscere al settore produttivo della regione un compenso adeguato sia in merito alle condizioni economiche che normative. 

CCNL Terziario (Confcommercio): sottoscritto protocollo straordinario di settore



Previsto il riconoscimento di un importo Una Tantum di 350,00 euro e un acconto di 30,00 euro sui futuri aumenti contrattuali 


Nell’ambito del percorso negoziale di rinnovo del CCNL Terziario Distribuzione e Servizi, Confcommercio-Imprese per l’Italia, d’intesa con i sindacati di categoria Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs, ha sottoscritto, il 12 dicembre scorso, un protocollo straordinario per i lavoratori del settore.
L’intesa sottoscritta prevede l’erogazione di un importo Una Tantum lordo pari a 350,00 euro al IV livello, riparametrato per livello d’inquadramento, da corrispondere in 2 soluzioni:
200,00 euro con la retribuzione di gennaio 2023;
150,00 euro con la retribuzione di marzo 2023.
Gli importi saranno erogati pro quota in relazione ai mesi di anzianità di servizio maturata durante il periodo 2020-2022. 






































Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
Quadri 347,22 260,42
I 312,78 234,58
II 270,56 202,92
III 231,25 173,44
IV 200,00 150,00
V 180,69 135,52
VI 162,22 121,67
VII 138,89 104,17

Operatori di vendita














Livello Una Tantum dal 1° gennaio 2023 Una Tantum dal 1° marzo 2023
I categoria 188,79 141,60
II categoria 158,50 118,88

L’accordo prevede inoltre che, a partire dal 1° aprile 2023, verrà erogata una somma pari a 30,00 euro lordi mensili al IV livello, riparametrata sugli altri livelli di inquadramento, da intendersi come incremento della paga base a titolo di acconto assorbibile dai futuri aumenti contrattuali. 





























Livello Acconto dal 1° aprile 2023
Quadri 52,08
I 46,92
II 40,58
III 34,69
IV 30,00
V 27,10
VI 24,33
VII 20,83

Operatori di vendita











Livello Acconto 1° aprile 2023
I categoria 28,32
II categoria 23,78

Al personale con rapporto a tempo parziale l’erogazione degli importi di cui sopra avverrà con criteri di proporzionalità. 
Protocolli analoghi sono stati sottoscritti in pari data anche dalle altre organizzazioni datoriali Confesercenti, Federdistribuzione e dalle Associazioni delle cooperative di consumo